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Campione, annullati ordinanza e decreto di sequestro probatorio

06 novembre 2018 - 16:43

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di Pagan e Zarcone contro i sequestri probatori effettuati a Campione d'Italia.

Scritto da Anna Maria Rengo

Con una sentenza, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dall'ex amministratore delegato del Casinò Campione d'Italia, Carlo Pagan, e dall'ex segretario generale del Comune, Giampaolo Zarcone, annullando senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Como che, decidendo in seguito ad annullamento della Cassazione, confermava la legittimità del decreto di sequestro probatorio di documentazione contabile e societaria disposto nell'ambito delle indagini a carico dei ricorrenti per il reato di peculato.
La Cassazione ha anche annullato il decreto di sequestro, ordinando la restituzione di quanto vincolato agli aventi diritto.

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI - Nell'accogliere il ricorso, i giudici osservano che " Nel caso di specie il denaro quando veniva incassato dalla Casa da gioco non aveva alcun vincolo di destinazione in quanto provento della ordinaria attività del casinò. L'obbligo di destinazione di una quota fissa dell'incasso al comune di Campione di Italia, stabilita dalla Convenzione che regola i rapporti tra i due enti, non configura un vincolo di destinazione originario, ma piuttosto indica solo l'assunzione di una obbligazione della Casa da gioco nei confronti del Comune ospitante".

Inoltre, "la identificazione da parte dell'art. 7 della convenzione di un obbligo di custodia del denaro che era alla base della valutazione di un passaggio di proprietà 'immediato' del denaro in capo all'Ente territoriale è un elemento svalutato anche dall'ordinanza impugnata che rileva come l'obbligo di custodia non sia necessariamente correlato all'esistenza di un diritto di proprietà su bene 'altrui' (pag. 4 del provvedimento impugnato). Peraltro dal tessuto motivazionale delle sentenza impugnata emerge che le determinazione della quota spettante al Comune conseguiva solo alla effettuazione della periodica verifica contabile (pagg. 8 e 9 dell'ordinanza impugnata). Il mancato adempimento di tale obbligo costituisce pertanto un illecito civile (come è confermato dal passo dell'ordinanza che descrive l'iscrizione del credito liquidi ed esigibile nel bilancio del comune: pag. 9), ma non una interversione nel possesso di una somma vincolata ab origine".

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