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Integrativo a dipendente, respinto ricorso di Casinò Campione

16 maggio 2018 - 06:21

La Cassazione ha respinto il ricorso che il Casinò Campione d'Italia aveva presentato in merito al pagamento di un compenso integrativo a un dipendente.

Scritto da Amr
Integrativo a dipendente, respinto ricorso di Casinò Campione

La Corte di Cassazione ha respinto, con sentenza, il ricorso che il Casinò Campione d'Italia aveva presentato in riferimento alla decisione del Tribunale di Como di accogliere a domanda proposta da un dipendente, condannando la società "al pagamento in favore dello stesso delle somme reclamate a titolo di differenze di compenso integrativo previsto dal'articolo 35 del Ccal del 1990-1992", poi modificato dal'accordo sindacale del 9 ottobre 1996. La Corte di Appello, con "la provincia oggi impugnata, confermava, sia pure con diversa motivazione, la decisione di primo grado".

LA VICENDA - Il ricorrente era stato assunto dal Casinò quale impiegato tecnico di gioco, dapprima con contratto a termine, successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato ed aveva lamentato che il predetto compenso gli fosse stato erogato non nella misura integrale prevista dall'accordo collettivo aziendale bensì nella misura del 50 percento per effetto del consolidamento successivamente introdotto per i nuovi assunti.

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI - Secondo i giudici, "La sentenza impugnata, che non ha in alcun modo violato le regole codicistiche che presiedono all'interpretazione dei contratti (v. Cass. 29 aprile 2004, n. 14495; Cass. 26 febbraio 2009, n. 4668), ha correttamente dato preminenza a quelle soggettive, in particolare al canone letterale (lavoratori 'in forza' prima del 31 dicembre 2004 rispetto ai 'nuovi assunti' dopo tale data) e a quello del comportamento complessivo delle parti (pacifico riconoscimento al dipendente del 50 percento dei precedenti premi idoneo ad escludere che il consolidamento potesse essere concepito solo rispetto ad un premio spettante a termini del contratto collettivo aziendale anteriormente vigente, che richiedeva la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato)".

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