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Nuovi casinò, Fi: 'Legge italiana sia in linea con l'Europa'

07 agosto 2017 - 08:20

Ecco i pilastri e gli obiettivi del disegno di legge Gibiino, che punta a istituire nuovi casinò nelle località turistiche.

Scritto da Anna Maria Rengo
Nuovi casinò, Fi: 'Legge italiana sia in linea con l'Europa'


È “logico limitare l'apertura dei casinò, mentre ogni giorno sboccia un casinò online ed è stata autorizzata persino una lotteria istantanea denominata 'puntata al casinò'”? Questo uno dei quesiti posti nella premessa al disegno di legge a prima firma del senatore di Forza Italia Vincenzo Gibiino, recante “Istituzione di nuove Case da gioco in località turistiche e adozione del Codice del gioco d'azzardo” annunciato nei giorni scorsi. I senatori evidenziano che “rimangono a presidio del gioco legale gli articoli 718 - 722 del codice penale, ponendo un divieto generale per il gioco d'azzardo e per l'apertura di nuove case da gioco, per le quali vale un regime speciale, derogatorio, che consente l'esercizio dell'attività del gioco d'azzardo alle attuali case da gioco italiane che si contano sulle dita di una mano: Venezia, Sanremo, Saint Vincent e Campione d'Italia nella enclave italiana in Svizzera di fronte a Lugano, nato appunto per limitare i flussi turistici del gioco verso la prospiciente Lugano. Bisogna quindi ricondurre il gioco alla sua più opportuna vocazione, quella di intrattenere i vacanzieri nei periodi di vacanza o di villeggiatura. Perché purtroppo il gioco in molti casi diventa una patologia clinica, tanto che ormai si parla chiaramente di ludopatia, per chi venga colpito dalla ossessione del gioco”.

IL RUOLO DEI COMUNI E QUELLO DEL MISE – Secondo i firmatari, “il gioco può essere innanzitutto una occasione di sviluppo del turismo e delle attività economiche. Ecco perché con questo disegno di legge proponiamo di modificare l'attuale disciplina in materia di case da gioco consentendone l'apertura nelle località a vocazione turistica.
E soprattutto cambiando l'impostazione attuale che vede l'apertura delle Case da gioco come una deroga al codice penale, da richiedere a chi si occupa dell'ordine pubblico, cioè il Ministero dell'interno.
Saranno direttamente i Comuni a chiedere l'apertura di nuove Case da gioco al Ministro per lo sviluppo economico, che autorizza di concerto con il Ministro dell'interno, per le questioni inerenti l'ordine pubblico e di concerto con il Ministro dell'economia e finanze per le questioni che riguardano tutte le problematiche fiscali connesse con il gioco d'azzardo.
Noi vediamo nell'apertura di case da gioco prima di tutto una occasione per creare nuova e maggiore ricchezza nei territori che le ospitano.
Quanto alle richieste di istituzione di case da gioco, si è ritenuto appunto di conferire la legittimazione alla richiesta direttamente al Comune che intende insediare una casa da gioco sul proprio territorio.
Dovranno, quindi, sempre provenire dai Comuni le istanze dirette ad ottenere dal Ministero dello sviluppo economico l'autorizzazione all'apertura della casa da gioco, in questo ponendo in primo piano l'aspetto economico legato alla apertura di una casa da gioco che ha riflessi importanti anche sulla economia dell'intero territorio comunale, e non solo.
Rimane tra gli interlocutori cui è affidato l'iter autorizzativo il Ministero dell'interno, che ora viene coinvolto per gli ovvii aspetti inerenti l'ordine pubblico e la sicurezza.
Così come il controllo sugli aspetti fiscali rimane in capo al Ministero dell'economia e finanze, o meglio alla Agenzia per le dogane e i monopoli, che già regolamenta l'intero sistema dei giochi pubblici in Italia.
Nel procedimento autorizzativo sono ovviamente coinvolte le Regioni ovvero le Province autonome, per il loro ruolo in materia sia di turismo, che di urbanizzazione.
Naturalmente, nella disciplina proposta per regolamentate l'intero settore, si è tenuto conto anche dell'esigenza di assimilare l'istituzione delle case da gioco ai parametri di riferimento adottati dagli altri Stati membri dell'Unione europea.
Tra gli Stati membri, infatti, è senz'altro l'Italia il Paese che più risente di questa disomogeneità legislativa che finisce per penalizzare, inevitabilmente, l'industria turistica nazionale.
Si supera così la lacunosa normativa in materia di case da gioco, che incide negativamente sotto il profilo della potenzialità turistica dei nostri Comuni.
La presente proposta di legge si colloca invece sulla strada di un rilancio ed una valorizzazione di inespresse potenzialità turistiche in grado di ottenere un incentivo per le singole località.
La logica del gioco dovrebbe quindi essere strettamente legata a quella delle vacanze, al periodo - anche breve - di ferie trascorse in una località amena ed accogliente in cui sia possibile puntare anche qualche soldo al gioco per tentare la fortuna. Il nostro Paese è ricchissimo di località a forte vocazione turistica che potrebbero ospitare case da gioco. Tra l'altro andrebbero stabilite anche delle regole architettoniche sulle strutture atte ad ospitale le case da gioco, affinché siano ospitate in edifici belli ed accoglienti. E l'Italia è piena di palazzi nobiliari, ville e dimore patrizie che potrebbero essere adattati ad ospitare una casa da gioco.
Gli storici Casinò italiani sono luoghi di grande fascino, spesso autentici capolavori dell'architettura, in contrasto con la tristezza dei tanti Bingo e delle tante sale da gioco nate in Italia, spesso in quartieri periferici e in locali arrangiati ad ospitarli.
Oltre venti comuni si sono candidati negli anni scorsi alla apertura di una casa da gioco.
In Italia, tradizionalmente, i giochi d'azzardo sono stati sempre praticati in una piccola parte del territorio nazionale e i cittadini italiani purtroppo risultano essere tra i principali clienti delle case da gioco d'oltre confine.
In passato, in epoche diverse, numerose città hanno ospitato una casa da gioco. Ricordiamo, in particolare, Taormina, Anzio, Bagni di Lucca, Merano, Stresa, Salice Terme, Acqui Terme, San Pellegrino Terme, Grado e Rapallo.
Ma ovviamente vi sono molte località turistiche o termali che potrebbero bene ambire ad avere una casa da gioco nel proprio ambito comunale. La contraddittorietà si coglie nella vigenza degli articoli del codice penale che, dal 718 al 722, prevedono e sanzionano come ipotesi di reato l'esercizio di 'giuochi d'azzardo', nonostante siano operanti sul territorio nazionale quattro case da gioco all'interno delle quali è possibile esercitare «legalmente» l'attività e nonostante si sia sviluppato un giro d'affari colossale legato ai giochi di ogni tipo. Questo rappresenta il paradigma del paradosso legislativo.
La legislazione penale resta immobile e le case da gioco di Campione d'Italia, Saint Vincent, Sanremo e Venezia, in deroga alle disposizioni del codice penale esercitano legalmente l'attività. Così, il quadro normativo entro il quale operano le case da gioco sul territorio nazionale risulta caratterizzato, da un lato, dai citati articoli del codice penale che puniscono il gioco d'azzardo e, dall'altro, da alcuni decreti che, in deroga ai princìpi generali, hanno autorizzato l'apertura delle quattro case da gioco.
Va rilevato, inoltre, che sono intanto passati tanti anni ed ormai il fenomeno del gioco ha assunto tutta un'altra connotazione in Italia, rispetto a quella che aveva quando furono aperte le prime case da gioco. Negli ultimi anni si è accresciuta la febbre da gioco tra la gente delle categorie economiche più disagiate che, tentando la fortuna per cambiare la propria vita, in realtà finiscono ancor di più per impoverirsi. Lo Stato, da par suo, ha visto crescere in modo esponenziale le entrate fiscali legate ad ogni sorta di gioco o lotteria”.
LA SITUAZIONE IN EUROPA – Nell'articolata premessa, i senatori fanno riferimento anche alla situazione europea. “Come è facile intuire – si legge - le autorizzazioni all'apertura dei casinò in Italia sono state date in località immediatamente prospicienti il confine estero in cui avevano sede note località che ospitavano case da gioco.
La logica era quella di contenere una sorta di turismo italiano da esportazione che si recava quindi a Sanremo piuttosto che a Montecarlo, a Campione d'Italia piuttosto che Lugano, i due casinò di Venezia piuttosto che i casinò austriaci o Sloveni, Saint Vincent piuttosto che i casinò svizzeri o francesi al di là delle Alpi.
I casinò in Europa sono complessivamente 536, la Gran Bretagna ne ha 136, la Francia ne ha 125, la Germania 64, la Repubblica ceca 35, la Spagna 31, la Svizzera 21, l'Irlanda 17, l'Olanda 13, l'Austria 12, il Portogallo 11, la Croazia, la Slovenia e la Grecia 9, il Belgio e la Polonia 8, la Danimarca 5, la Svezia 4 e così via. Così come il piccolo stato di San Marino possiede un casinò, mentre la vicina riviera romagnolanon ne ha nemmeno uno. Il Principato di Monaco e Malta, cioè due luoghi geograficamente piccoli, ne hanno 4.
Ovviamente le case da gioco europee sono collocate in luoghi turistici. Le ultime due località citate sono immediatamente vicine al nostro territorio e facilmente raggiungibili.
Tra l'altro, mentre alla concorrenza dei casinò monegaschi si può opporre la concorrenza del nostro Sanremo, alle case da gioco maltesi il sud non può replicare, non essendo presente sinora alcuna casa da gioco nel Mezzogiorno.
Per cui esportiamo non solo giocatori, ma andiamo al contempo ad alimentare l'industria del turismo di Paesi a noi confinanti”.
IL QUADRO NORMATIVO – I senatori ricordano anche che “La normativa in vigore sul gioco d'azzardo ha rivelato di essere inadeguata anche di fronte all'esame della Corte Costituzionale, che con le sentenze n. 152 del 23 maggio 1985 e n. 291 del 25 luglio 2001, ha richiesto la produzione di una legislazione organica in materia, rilevando le contraddizioni del sistema legislativo in essere.
Nell'occasione, nel corso del giudizio di incostituzionalità relativo alla normativa che disciplina l'esercizio delle case da gioco, la Corte si era espressa in questi termini: 'la situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di disorganicità: sia del tipo di interventi cui è condizionata l'apertura delle case, sia per la diversità dei criteri seguiti (...), sia infine per i modi disparati con i quali vengono utilizzati i proventi acquisiti nell'esercizio del gioco nei casinò'.
La Corte costituzionale, sempre nella parte afferente le considerazioni di diritto, si esprimeva così perentoriamente: 'si impone dunque la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore'. Per modificarla, negli ultimi anni sono stati presentati diversi disegni di legge in Parlamento, molti dei quali aventi ad oggetto proprio l'istituzione di singole case da gioco. Tuttavia, questo metodo parcellizzato di risolvere le singole istanze delle comunità cittadine all'interno delle quali per motivi storici, sociali e culturali è più sentita l'esigenza dell'istituzione di una casa da gioco non può rappresentare una risposta legislativa coerente ed organica.
È necessario, invece, un intervento che possa introdurre disposizioni in grado di conferire al sistema statuizioni chiare, atte a disciplinare in modo esaustivo l'intero settore del gioco d'azzardo.
Per questa ragione il disegno di legge che proponiamo intende superare le impostazioni campanilistiche, le soluzioni emergenziali, le singole necessità di deroga all'assetto normativo generale. Questo obiettivo rappresenta un punto di arrivo al quale dovrebbe tendere un'effettiva riforma in grado di regolamentare con omogeneità e coerenza il settore.
Proponiamo, quindi anche una delega al Governo, cui consegua un Codice del gioco d'azzardo, in grado di razionalizzare l'intero settore dei giochi, proprio come nel Regno Unito esiste il Gambling Act a regolamentare ogni forma di gioco e scommessa.
Sarebbe certamente efficace per contrastare il fenomeno del clandestino esercizio delle attività, riuscendo altresì a sottrarre alla malavita e alla criminalità organizzata ingenti introiti economici. È noto infatti che la malavita organizzata, su gran parte del territorio nazionale, approfittando delle contraddizioni sistematiche dell'assetto normativo, gestisce direttamente bische clandestine e sale da gioco, che rappresentano il terminale più pericoloso per operazioni di riciclaggio ed impiego di capitali provento di attività illecite.
L'ARTICOLATO - Il disegno di legge, che deve essere ancora assegnato alle commissioni per l'esame in sede referente e consultiva, si compone di 5 articoli.
L'articolo 1 reca le finalità del disegno di legge che si prefigge l'obiettivo di modificare la normativa in vigore sulle case da gioco e di istituirne di nuove - al fine di incrementare il turismo ad esse collegato - equiparare la legislazione italiana a quella dei Paesi europei, debellare il gioco illecito nonché monitorare il flusso di denaro illegale in entrata e uscita dal nostro Paese.
L'articolo 2 delega ad un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze la definizione delle modalità per l'istituzione di nuove case da gioco su tutto il territorio nazionale.
L'articolo 3 reca la definizione di gioco d'azzardo e una delega di dodici mesi al Governo per l'adozione di un Codice del gioco d'azzardo per il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di gioco d'azzardo pubblico e scommesse, la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni.
L'articolo 4 reca una disciplina transitoria per i Casinò esistenti in Italia.
L'articolo 5, da ultimo, reca l'entrata in vigore che avverrà il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

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