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Partecipate e casinò, il Dlgs al sì finale del consiglio dei ministri

09 giugno 2017 - 08:18

Il consiglio dei ministri torna a esaminare il decreto legislativo sulle partecipate: nel testo si parla anche di casinò.

Scritto da Anna Maria Rengo
Partecipate e casinò, il Dlgs al sì finale del consiglio dei ministri

È la giornata dell'atteso via libera finale al decreto legislativo recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016,  n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Il consiglio dei ministri, convocato per oggi 9 giugno, ha infatti all'ordine del giorno il suo esame definitivo e la sua approvazione è molto attesa dai casinò in quanto, grazie all'accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata, sono previste norme che li riguardano direttamente e che saranno integrate nel testo originario redatto dal governo dopo la parziale bocciatura, da parte della Corte costituzionale, di quello entrato in vigore nell'agosto scorso.

I DETTAGLI DELLE MODIFICHE - L'articolo 20 del decreto Madia fissa norme sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e prevede che gli enti pubblici debbano effettuare dei piani di razionalizzazione in diverse casistiche. I casinò, secondo l'intesa raggiunta in Conferenza Unificata, sono esentati dalla lettera e) della comma 2, che prevede piani di razionalizzazione quando le amministrazioni pubbliche rilevino “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”.
L'articolo 14, comma 5, prevede invece che "le amministrazioni (...) non possono (...) effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nè rilasciare garanzie a favore delle società partecipate (...) che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari (...) a fronte di convenzioni, contratti di servizio e di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistenti e comunicato alla Corte dei conti (...) che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni".

 

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