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Riciclaggio e giochi, slitta il parere del Senato sul Dlgs

29 marzo 2017 - 08:45

Prosegue l'esame da parte di Palazzo Madama delle disposizioni attuative della direttiva comunitaria: focus su casinò e giochi terrestre e online.

Scritto da Anna Maria Rengo
Riciclaggio e giochi, slitta il parere del Senato sul Dlgs

Le commissioni giustizia e finanze del Senato esprimeranno il loro parere al governo sul decreto che dà attuazione alla quarta direttiva comunitaria in materia di riciclaggio, e che prevede disposizioni anche su casinò e giochi terrestri e online, entro il 18 aprile. Il sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta, intervenuto ai lavori delle due commissioni riunite, ha infatti fatto presente che “per il governo non vi sono problemi ad attendere” fino a quella data, acconsentendo alla richiesta del presidente della seconda commissione Nico D'Ascola, che aveva evidenziato che il 6 aprile (questa la data originariamente fissata) “appare troppo ravvicinato per permettere un adeguato approfondimento dei temi in esame”.
In tale ambito, dopo il ciclo di audizioni che ci sono state da parte delle omonime commissioni alla Camera, oggi 28 marzo ce ne saranno di nuove, ma informali, da parte dell'ufficio di presidenza delle due commissioni. Saranno auditi il direttore della Uif (Unità informazione finanziaria), quello dell'Abi (Associazione bancaria italiana), il presidente dell'Assopopolari e il direttore previdenza e immobiliare dell'Assogestione.

LA DISAMINA DI RICCHIUTI – Nella seduta di ieri, 28 marzo, la relatrice per conto della sesta commissione Finanze, Lucrezia Ricchiuti (Pd), ha illustrato le disposizioni contenuti dell'atto del governo sulla “Prevenzione uso sistema finanziario trasferimento fondi a scopo di riciclaggio”, soffermandosi anche sul gioco.

L’articolo 4 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introducendo negli articoli dal 52 al 54 nuove disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco. Le norme contenute nel vigente Titolo IV sono state inglobate in altre disposizioni. Tali nuove disposizioni derivano da analisi effettuate, in particolare dal Comitato di sicurezza, dalle quali emergono notevoli criticità sotto il profilo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel settore dei giochi, in particolar modo per quanto riguarda il gioco online e le videolottery (Vlt). L’articolo 52 prevede l’obbligo per i concessionari di gioco, destinatari degli obblighi previsti in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di adottare procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti che ne compongono la rete distributiva e di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l’offerta di servizi di gioco. I concessionari, in particolare, devono adottare procedure e sistemi di controllo in grado di garantire la verifica che i distributori e gli esercenti siano in possesso, nel corso del rapporto, dei requisiti reputazionali e che adottino gli standard e i presidi antiriciclaggio stabiliti dai concessionari. Le procedure e i sistemi di controllo devono essere in grado i monitorare la tipologia delle operazioni di gioco, le possibile anomalie e i comportamenti che favoriscano ovvero non riducano il rischio di irregolarità. Con specifico riferimento al gioco tramite Vlt si prevede che devono essere monitorate le singole operazioni riferire ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana e i comportamenti anomali legati all’entità insolitamente elevata degli imporli erogati rispetto a quelli puntati. Con riferimento al gioco online devono essere monitorati i conti di gioco sospesi e con movimentazioni rilevanti e quelli caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c’è interazione tra giocatori. Devono essere inoltre monitorati la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati, la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica e le anomalie nell’utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi. I concessionari di gioco devono adottare meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale nei casi in cui gli esercenti perdano i requisiti reputazionali ovvero non osservino gli standard e i presidi antiriciclaggio previsti dai concessionari. Si prevede, inoltre, che il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in favore di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario è subordinato all’adozione di procedure e sistemi equivalenti a quelli appena descritti. Il controllo sulla verifica dell’osservanza degli adempimenti a cui sono tenuti i concessionari è attribuito all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale inoltre emana linee guida ad ausilio dei concessionari e adotta ogni iniziativa utile a sanzionarne l’inosservanza.

L’articolo 53 introduce specifici obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione per gli operatori del gioco (online, su rete fisica, case da gioco), integrando quanto già disposto nei Capi I e II del Titolo II. In particolare, con riferimento all’attività di gioco online, al fine di mitigare l’elevato rischio di infiltrazione criminale che presenta tale attività, è imposto l’obbligo di identificazione del giocatore attraverso lo strumento del conto di gioco che può essere ricaricato esclusivamente attraverso mezzi di pagamento tracciabili. Gli operatori di gioco online hanno obblighi di conservazioni delle informazioni richieste per un periodo di dieci anni. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l’autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l’apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità. Si prevede poi che i distributori e gli esercenti di gioco su rete fisica procedano all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente che richiede o effettua, presso il medesimo operatore, operazioni di gioco, per un importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l’identificazione del cliente deve avvenire indipendentemente dall’importo dell’operazione effettuata. Con riferimento ai giochi offerti tramite apparecchi Vlt, si prevede che i distributori e gli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, osservano le disposizioni in materia di adeguata verifica e conservazione nei casi in cui il valore nominale del ticket sia di importo pari o superiore ai 500 euro. I gestori di case da gioco, analogamente a quanto previsto per il gioco su rete fisica, applicano le misure di identificazione e verifica dell’identità del cliente qualora il valore delle transazioni effettuate per l’acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero per l’incasso di vincite da parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l’identificazione del cliente deve avvenire quale che sia l’importo dell’operazione effettuata. Assicurano la conservazione dei dati e delle informazioni, per un periodo di dieci anni. I gestori dei casinò sottoposti al controllo pubblico devono identificare i clienti già all’ingresso della casa da gioco.
L’articolo 54 prevede l’elaborazione di standard tecnici specifici per gli operatori di gioco a cura delle amministrazioni interessate e forme di cooperazione tra il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane.
L’articolo 63 prevede le sanzioni per l’inosservanza delle norme di limitazione alla circolazione del contante, di cui al Titolo III, mentre l’articolo 64 individua le conseguenze sanzionatorie per l’inosservanza degli obblighi prescritti dal decreto a carico degli operatori di gioco.

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