skin

Dlgs partecipate: modificate norme su compensi ad amministratori

15 luglio 2016 - 10:15

Modifiche alle norme sui compensi degli amministratori, nel Dlgs sulle partecipate esaminato ieri 14 luglio dal consiglio dei ministri.

Scritto da Anna Maria Rengo
Dlgs partecipate: modificate norme su compensi ad amministratori

Potrebbe (teoricamente) essere stato ulteriormente modificato nel corso del consiglio dei ministri del 14 luglio, ma il testo del decreto legislativo sulle società partecipate (tra cui quelle che gestiscono i casinò) approdato a Palazzo Chigi era già diverso da quello approvato in via preliminare e che ieri ha ottenuto il secondo sì, ma sempre in via preliminare. Il testo infatti non recepisce tutte le modifiche proposte dal Parlamento, e dovrà tornarvi per un ulteriore passaggio, prima dell'approvazione definitiva, che dovrebbe arrivare prima della pausa estiva.
Come detto, il governo ha comunque tenuto conto di molte delle numerose osservazioni, e fermo l'ambito di applicazione a tutte le società partecipate dagli enti pubblici, ce ne sono alcune che interessano un po' più da vicino i casinò.

I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI - Per esempio, quelle sui compensi per gli amministratori. Nel testo approdato al consiglio dei ministri che Gioconews.it ha potuto visionare, viene ribaltata la precedente disposizione secondo la quale, 'in caso di risultati negativi attribuibili alle responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta'. La nuova formulazione prevede infatti che 'la parte variabile può essere corrisposta all'amministratore anche in presenza di risultati negativi'.
Viene meno anche il divieto di corrispondere agli amministratori delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile. Questo divieto resta, ma solo per i dirigenti.
LA RESPONSABILITA' – Quanto alle responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate, all'originaria disposizione secondo la quale 'I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali', si aggiunge il fatto che è 'salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società di cui all’articolo 16. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2', ossia che 'costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che nell'esercizio dei propri diritti di socio abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione'.

Articoli correlati