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Dlgs partecipate, confermate disposizioni sui casinò

24 giugno 2017 - 08:41

Il decreto legislativo sulle partecipate approvato dal Consiglio dei ministri conferma le esenzioni per le Case da gioco e le loro società di gestione.

Scritto da Anna Maria Rengo
Dlgs partecipate, confermate disposizioni sui casinò

È ormai imminente, o almeno dovrebbe esserlo, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo integrativo e correttivo di quello sulle società a partecipazione pubblica entrato in vigore nell'agosto dello scorso anno e che era stato dichiarato parzialmente incostituzionale. Il testo approdato in Consiglio dei ministri dopo il passaggio in Parlamento conferma le disposizioni sui casinò che sono il frutto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata. In particolare, il testo prevede che “in deroga all’articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.”.
La possibilità per le amministrazioni pubbliche di detenere partecipazioni nelle sole società che, alla data di entrata in vigore del testo unico, risultino già costituite per la gestione delle case da gioco e siano state già autorizzate
a tale attività ai sensi della legislazione vigente è frutto dell'esplicito accoglimento di una condizione posta dalla Conferenza Unificata in sede di intesa. Per tali società, le uniche ammesse in deroga rispetto alla previsione dell’articolo 4, sono le solo quattro già costituite e autorizzate per la gestione delle case da gioco di Campione d’Italia, Saint Vincent, Sanremo e Venezia.

I DETTAGLI - L'articolo 20 del decreto Madia fissa norme sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e prevede che gli enti pubblici debbano effettuare dei piani di razionalizzazione in diverse casistiche. I casinò, secondo l'intesa raggiunta in Conferenza Unificata, sono esentati dalla lettera e) della comma 2, che prevede piani di razionalizzazione quando le amministrazioni pubbliche rilevino “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”, oltre che da quanto prevede la lettera a) dello stesso comma 2, ossia ossia "partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4".
L'articolo 14, comma 5, prevede invece che "le amministrazioni (...) non possono (...) effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nè rilasciare garanzie a favore delle società partecipate (...) che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari (...) a fronte di convenzioni, contratti di servizio e di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistenti e comunicato alla Corte dei conti (...) che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni".

 

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