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Servizio bilancio Senato: 'Casinò identifichino clienti già all'ingresso'

28 marzo 2017 - 08:29

Il Servizio bilancio del Senato esamina le disposizioni su casinò e gioco terrestre e online contenute del Dlgs che attua la quarta direttiva sull'antiriciclaggio.

Scritto da Anna Maria Rengo
Servizio bilancio Senato: 'Casinò identifichino clienti già all'ingresso'

“La nuova disciplina antiriciclaggio, in attuazione della direttiva europea, aggiorna l’elenco dei soggetti destinatari degli obblighi (soggetti obbligati) e l’ambito delle prestazioni da monitorare, semplificando le modalità di conservazione dei dati e dei documenti, in applicazione del diritto europeo”. Lo ricorda il Servizio bilancio del Senato, nel fornire gli elementi di documentazione sul decreto legislativo che dà attuazione alla quarta direttiva comunitaria e che prevede disposizioni anche per i casinò e per il gioco terrestre e online. I due rami del Parlamento dovranno esprimere il loro parere al governo, sul testo, entro il 6 aprile, e in questo ambito ieri, alla Camera, ci sono state una serie di audizioni (che saranno ripetute, ma informalmente, anche in Senato).

“Nel settore dei giochi – si evidenzia nel documento del Servizio bilancio - si prevede per distributori ed esercenti del gioco su rete fisica l'obbligo di identificare il cliente che richiede o effettua operazioni di gioco per importo pari o superiore ai 2.000 euro (per il settore delle Vlt il limite è di 500 euro). Se si ravvisa il rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo le misure antiriciclaggio devono essere applicate a prescindere della cifra richiesta. L’obbligo di identificazione per i giochi online avviene attraverso il conto di gioco che può essere ricaricato esclusivamente attraverso mezzi di pagamento tracciabili. Chi gestisce case da gioco (casinò) dovrà identificare e verificare i clienti se il valore delle transazioni eseguite per l'acquisto o il cambio dei gettoni, o l'incasso delle vincite, sia pari a importi di 2.000 euro o superiori. I gestori dei casinò sottoposti al controllo pubblico devono identificare i clienti già all'ingresso della casa da gioco (articoli 52-54)”.

LE NORME SUL GIOCO – Il servizio bilancio sottolinea: l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il Titolo IV del decreto legislativo 2l novembre 2007, n. 231, introducendo negli articoli dal 52 al 54 nuovedisposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco. Le norme contenute nel vigente Titolo IV sono state inglobate in altre disposizioni.
Tali nuove disposizioni derivano da analisi effettuate, in particolare dal Comitato di sicurezza, dalle quali emergono notevoli criticità sotto il profilo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel settore dei giochi, in particolar modo per quanto riguarda il gioco online e le videolottery (VLT).
Il sottosegretario Baretta, nel corso dell’audizione del 7 marzo 2017 presso la Commissione Finanze del Senato, ha ricordato come la prima analisi sui rischi di riciclaggio nel settore del gambling è stata compiuta attraverso il National Risk Assessment (febbraio 2013) che ha affrontato anche le reali minacce di tali illeciti nei vari settori del gioco. Il documento, pur riconoscendo il maggior rischio di riciclaggio in alcuni settori del gioco pubblico - menzionando la necessità di idonei presidi - evidenzia come le attività illecite, e in particolare il fenomeno del riciclaggio, possano essere maggiormente frequenti nell'ambito del gioco non autorizzato rispetto al quale nulli sono i presidi e molto più difficili i controlli.
L’articolo 52 prevede l’obbligo per i concessionari di gioco, destinatari degli obblighi previsti in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di adottare procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti che ne compongono la rete distributiva e di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco.
I concessionari, in particolare, devono adottare procedure e sistemi di controllo in grado di garantire la verifica che i distributori e gli esercenti siano in possesso, nel corso del rapporto, dei requisiti reputazionali e che adottino gli standard e i presidi antiriciclaggio stabiliti dai concessionari.
Le procedure e i sistemi di controllo devono essere in grado i monitorare la tipologia delle operazioni di gioco, le possibile anomalie e i comportamenti che favoriscano ovvero non riducano il rischio di irregolarità.
Con specifico riferimento al gioco tramite Vlt si prevede che devono essere monitorate le singole operazioni riferire ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana e i comportamenti anomali legati all'entità insolitamente elevata degli imporli erogati rispetto a quelli puntati.
Con riferimento al gioco online devono essere monitorati i conti di gioco sospesi e con movimentazioni rilevanti e quelli caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c'è interazione tra giocatori. Devono essere inoltre monitorati la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati, la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica e le anomalie nell’utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi.
I concessionari di gioco devono adottare meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale nei casi in cui gli esercenti perdano i requisiti reputazionali ovvero non osservino gli standard e i presidi antiriciclaggio previsti dai concessionari.
Si prevede, inoltre, che il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in favore di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario è subordinato all’adozione di procedure e sistemi equivalenti a quelli appena descritti. Il controllo sulla verifica dell’osservanza degli adempimenti a cui sono tenuti i concessionari è attribuito all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale inoltre emana linee guida ad ausilio dei concessionari e adotta ogni iniziativa utile a sanzionarne l’inosservanza.
L’articolo 53 introduce specifici obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione per gli operatori del gioco (online, su rete fisica, case da gioco), integrando quanto già disposto nei Capi I e II del Titolo II.
In particolare, con riferimento all'attività di gioco online, al fine di mitigare l'elevato rischio di infiltrazione criminale che presenta tale attività, è imposto l'obbligo di identificazione del giocatore attraverso lo strumento del conto di gioco che può essere ricaricatoesclusivamente attraverso mezzi di pagamento tracciabili. Gli operatori di gioco online hanno obblighi di conservazioni delle informazioni richieste per un periodo di dieci anni. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l'autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l’apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità.
Il Titolo V-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, così come introdotto dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64, ha istituito, nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto di identità. Il Sistema Pubblico di Prevenzione, che si articola in un Archivio centrale informatizzato e in un Gruppo di lavoro il quale svolge funzioni di coordinamento, impulso e indirizzo per l'individuazione e attuazione delle strategie di prevenzione delle frodi identitarie e stabilisce le linee guida per l'elaborazione, sotto il profilo statistico, dei dati contenuti nell'archivio centrale stesso. La titolarità del sistema di prevenzione è assegnata al Ministero dell’economia e delle finanze, mentre la realizzazione e la gestione dell’archivio centrale sono stati affidati alla Consap S.p.A..
Si segnala che, con riferimento al sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità, il riferimento normativo più appropriato è al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Il comma 5 dell’articolo 53 prevede che le attività di identificazione del cliente, ferme restando le responsabilità del concessionario (soggetto obbligato agli obblighi disciplinati dal Titolo II), sono effettuate dai distributori e dagli esercenti per quanto riguarda il settore dei servizi di gioco pubblico su rete fisica a diretto contratto con la clientela “ovvero attraverso apparecchi videoterminali”.
Al riguardo si ravvisa l’opportunità di chiarire meglio la disposizione, definendo di quali apparecchi si tratta - Vlt o Awp - anche tenendo conto di quanto stabilito nei commi seguenti, che riguardano le sole Vlt.
Le Awp - anche dette “New Slot” sono apparecchi elettronici che erogano vincite in denaro. Sono gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Per gli apparecchi cd. Awp, la legge prevede che ogni modello di apparecchio certificato debba restituire una percentuale minima di vincita alla fine di ogni ciclo di partite.
Il comma 6 prevede che i distributori e gli esercenti di gioco su rete fisica procedono all'identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente che richiede o effettua, presso il medesimo operatore, operazioni di gioco, per un importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l’identificazione del cliente deve avvenire indipendentemente dall'importo dell’operazione effettuata.
Il comma 7, con riferimento ai giochi offerti tramite apparecchi Vlt, prevede che i distributori e gli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, osservano le disposizioni in materia di adeguata verifica e conservazione nei casi in cui il valore nominale del ticket sia di importo pari o superiore ai 500 euro.
Il comma 8 stabilisce che i distributori e gli esercenti inviano i dati acquisiti al concessionario di riferimento entro 10 giorni e assicurano la conservazione dei dati per un periodo di due anni.
I gestori di case da gioco, analogamente a quanto previsto per il gioco su rete fisica, applicano le misure di identificazione e verifica dell’identità del cliente qualora il valore delle transazioni effettuate per l'acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero per l'incasso di vincite da parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l’identificazione del cliente deve avvenire quale che sia l'importo dell’operazione effettuata. Assicurano la conservazione dei dati e delle informazioni, per un periodo di dieci anni. I gestori dei casinò sottoposti al controllo pubblico devono identificare i clienti già all'ingresso della casa da gioco.
L’articolo 54 prevede l’elaborazione di standard tecnici specifici per gli operatori di gioco a cura delle amministrazioni interessate e forme di cooperazione tra il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane.
 

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