skin

Rivoluzione antiriciclaggio: le novità per casinò, online e terrestre

28 febbraio 2017 - 10:01

Approda alla Camera dei Deputati il decreto legislativo che dà attuazione alla quarta direttiva antiriciclaggio: le novità per casinò, terrestre e online. 

Scritto da Anna Maria Rengo
Rivoluzione antiriciclaggio: le novità per casinò, online e terrestre

Il testo del decreto legislativo che dà attuazione alla quarta direttiva europea in materia di antiriciclaggio arriva alla Camera dei Deputati, in vista del suo parere al governo prima della sua approvazione definitiva. E, come previsto, sono numerose le disposizioni che riguardano il settore del gioco, cui è dedicato un intero Titolo del decreto, il quarto. In sintesi, vengono previsti controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia e si dettano disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco (intendendo con essi quelli terrestri, quelli online e i gestori di case da gioco), per i quali l'obbligo di registrazione delle operazioni scatta dai 2mila euro; misure per la mitigazione del rischio e in materia di adeguata verifica e conservazione dei dati relativi alle operazioni di gioco. Ancora, vengono previste norme sulle autorità e la cooperazione nel comparto di gioco.

Da segnalare, per quanto riguarda i casinò, che, in attuazione a quanto prevede espressamente la quarta direttiva antiriciclaggio, la verifica dell'identità del cliente scatta quando effettua operazioni dai 2mila euro in su. I gestori devono inoltre conservare le informazioni relative per dieci anni.

L'IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA - Per quanto riguarda l'identificazione della clientela, le disposizioni generali prevedono che "i soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente" in occasione, tra l'altro, di "un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo I, punto 9, del regolamento (Ue) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro", ma, "con riferimento ai prestatori di servizi di gioco" e "in occasione del compimento di operazioni di gioco", anche "secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto".

LE MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO - Un articolo del Titolo IV è dedicato alle misure per la mitigazione del rischio che e prevede che "i concessionari di gioco adottano procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di ridclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi quelli relativi ai clienti, ai paesi o aree geografiche e alle operazioni e tipologie di gioco, cui sono esposti i distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco".
Procedure e sistemi di controllo devono assicurare quanto meno "l'individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto, di requisiti reputazionali, richiesti ai sensi della convenzione di concessione", la "verifica e il controllo dell 'osservanza, da parte dei distributori e degli esercenti", degli "standard e dei presidi adottati dai concessionari in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo", "'adozione e l'osservanza, anche da parte dei distributori e degli altri esercent", di "procedure che consentano di monitorare: la tipologia delle operazioni di gioco e le possibili anomalie", "i comportamenti che favoriscano o comunque non riducano il rischio di irregolarità o di violazione delle norme di regolamentazione".
LE VLT - Per quanto riguarda nello specifico le Vlt, le procedure devono monitorare "le singole operazioni riferire ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana" e "i comportamenti anomali legati all'entità insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati".
IL GIOCO ONLINE - Per quanto riguarda invece l'online, le procedure devono monitorare "lo stato dei conti di gioco ed in particolare quelli sospesi e quelli sui quali vi siano state movimentazioni rilevanti", oltre che "i conti di gioco caratrerizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c'è interazione tra giocatori" e "la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati", la "frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica del conto di gioco" e "l'individuazione di anomalie nell'utilizzo del conto di gioco per come desumibile dal rapporto tra depositi e prelievi".
Tornando alle misure generali di mitigazione del rischio, procedure e sistemi di controllo devono prevedere "meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale", al venir meno dei requisiti reputazionali o in caso di "ripetute infrazioni riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli" previsti dall'articolo stesso.
Il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in favore di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, si legge ancora nel Dlgs, "è subordinato all'adozione di
procedure e sistemi equivalenti" e "idonei a garantire il perseguimento delle medesime finalità di controllo e prevenzione". Inoltre, l'Adm "verifica l'osservanza degli adempimenti" previsti e, "previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, emana linee guida, ad ausilio dei concessionari, adottando ogni
iniziativa utile a sanzionarne l'inosservanza".
LA VERIFICA E LA CONSERVAZIONE DEI DATI - Disposizioni in materia di adeguata verifica e conservazione dei dati delle operazioni di gioco sono già previste, ma il Dlgs le integra, fisandone di nuove sia per gli operatori di gioco online, che per quelli terrestri, che per i gestori di case da gioco.
I primi, si legge nel Dlgs approdato alla Camera, "procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente in occasione degli adempimenti necessari al'apertura e alla modifica del conto di gioco" e "consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco" esclusivamente "attraverso mezzi di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle operazioni di gioco". Inoltre, "acquisiscono e conservano, per un periodo di dieci anni", le informazioni relative "ai dati identificativi conferiti dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco; alla data di ogni operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti nonché al valore delle medesime opaazioni e ai mezzi di pagamento per esse impiegati; all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente" pone in essere le suddette operazioni.
L'Adm "riscontra l'autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l'apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità".
"Ferma la responsabilità del concessionario", le "attività di adeguata verifica e conservazione" sono "effettuate dai distributori e dagli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati". A tal fine, essi "acquisiscono e conservano" le informazioni relative "ai dati identificativi del cliente, all'atto della richiesta o dell'effettuazione dell'operazione di gioco; alla data delle operazioni di gioco, al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento utilizzati". Inoltre, sempre in riferimento ai distributori ed esercenti di gioco su rete fisica, essi procedono "all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che richiede o effettua, presso il medesimo operatore, operazioni di gioco, per un importo pari o superiore a 2. 000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi operatori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata. Con riferimento ai giochi offerti tramite apparecchi Vlt, i distributori e gli esercenti" osservano le disposizioni di cui al presente articolo "nei casi in cui il valore nominale del ticket sia di importo pari o superiore ai 500 euro".
Inoltre, i concessionari assicurano che i distributori e gli esercenti di apparecchi Vlt siano dotati di funzionalità tali da consentire la verifica di "ticket, di importo nominale pari o superiore ai 500 euro; ticket, di qualunque importo, che indichino assenza di vincite o una bassa percentuale delle stesse rispetto al valore del ticket stesso".
Distributori e gli esercenti inviano i dati acquisiti, relativi al cliente e all'operazione, al concessionario di riferimento, "entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione" e "assicurano la conservazione dei dati" per un periodo di due anni.
LE CASE DA GIOCO - Oltre alle disposizioni previste per le Vlt, "i gestori di case da gioco applicano le misure di identificazione e verifica dell'identità del cliente qualora il valore delle transazioni effettuate per l'acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero per l'incasso di vincite da parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi gestori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata. Inoltre, "i gestori di case da gioco assicurano la conservazione, per un periodo di dieci anni, dei dati e delle informazioni relativi alla data e alla tipologia delle transazioni di gioco", ai "mezzi di pagamento utilizzati per l'acquisto o il cambio dei gettoni di gioco" e "alle transazioni di gioco effettuate dal cliente e al valore delle medesime". Infine, "i gestori di case da gioco soggette a controllo pubblico che, indipendentemente dall'ammontare dei gettoni o degli altri mezzi di gioco acquistati, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità del cliente fin dal momento del suo ingresso nei relativi locali sono tenuti ad adottare procedure idonee a ricollegare i dati identificativi del cliente alle operazioni" svolte dal cliente all'interno della casa da gioco.
LA COOPERAZIONE TRA LE AUTORITA' - Ultimo articolo del Titolo IV è dedicato all'Autorità e cooperazione nel comparto del gioco. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo, si legge, "le amministrazioni e istituzioni interessate, a supporto dei prestatori di servizi di gioco, elaborano standard tecnici di regolamentazione, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di riciciclggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria". Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, inoltre, "adottano protocolli d'intesavolti ad assicurare lo scambio di informazioni necessario a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica dell'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dai prestatori di servizi di gioco". 
LE SANZIONI - Quanto alle sanzioni, i soggetti tenuti alla verifica e alla conservazione dei dati di identificazione dei clienti, in caso di falsificazione o acquisizione di dati falsi “è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10mila a 30mila euro”. La mancata comunicazione agli organi di controllo comporta invece una sanzione tra 5 e 30mila euro. Tra le altre sanzioni, ci sono anche quelle amministrative riguardanti in particolare “distributori ed esercenti del comparto gioco”: la mancata verifica e controllo delle operazioni anomale comporta “una sanzione amministrativa da mille a 10mila euro”. Nel caso di violazioni gravi o ripetute le sanzioni sono raddoppiate e “il concessionario è tenuto, in solido con il distributore o esercente contrattualizzato” al pagamento della multa. In caso di violazioni gravi accertate dalla Guardia di Finanza “nell’esercizio dei poteri di controllo”, alla sanzione può essere aggiunta “la sospensione da quindici giorni a tre mesi” dell’attività.

Articoli correlati