skin

VI Commissione: 'Antiriciclaggio, equilibrio tra diverse esigenze'

24 febbraio 2017 - 09:35

La sesta commissione della Camera approva una risoluzione che impegna il governo a rafforzare il contrasto ai fenomeni di riciclaggio di capitali.

Scritto da Anna Maria Rengo
VI Commissione: 'Antiriciclaggio, equilibrio tra diverse esigenze'

La sesta commissione Finanze della Camera ha approvato, dopo una discussione a tratti accesa, una risoluzione che impegna il governo ad attuare Iniziative per rafforzare il contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei capitali. In dettaglio, la risoluzione, che reca le firme dei deputati Bernardo (presidente della commissione stessa), Pelillo, Boccadutri, Sandra Savino, Gebhard, Busin, Menorello, Sottanelli, impegna il governo, in linea generale, “a perseguire un punto di equilibrio tra l’esigenza di contrastare efficacemente il fenomeno del riciclaggio dei flussi di capitali di provenienza illecita, che si collega strettamente con il finanziamento del terrorismo e con la lotta alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, con quella di assicurare la libera circolazione dei capitali e la libera prestazione dei servizi finanziari all’interno dell’Unione europea, adottando misure volte alla semplificazione normativa e amministrativa che evitino in capo agli intermediari ulteriori oneri eccessivamente gravosi, ma salvaguardando comunque la trasparenza e l’integrità del sistema finanziario, a tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori; ad assumere iniziative per la tempestiva e piena attuazione nell’ordinamento nazionale della IV direttiva antiriciclaggio (il decreto di recepimento è stato approvato ieri 23 febbraio in via preliminare dal consiglio dei ministri e bisognerà attendere ancora qualche giorno prima della sua trasmissione ai due rami del Parlamento Ndr), che consentirà di adeguare la normativa nazionale alle raccomandazioni espresse dall’Ocse in materia, rafforzando i meccanismi di collaborazione a livello internazionale e prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di un registro pubblico centrale, contenente informazioni sulla titolarità effettiva delle società e dei trust, che consentirà, in consonanza con gli orientamenti del Gruppo d’azione finanziaria internazionale di disporre di informazioni aggiornate sui reali beneficiari delle operazioni finanziarie; ad assumere iniziative per prevedere, nel quadro del recepimento della predetta IV direttiva antiriciclaggio, l’introduzione di un adeguato sistema di enforcement di tale normativa, basato anche su sanzioni proporzionate alla gravità dei comportamenti, che risultino effettive e dissuasive, stabilendo modalità standardizzate di registrazione e conservazione a livello europeo delle informazioni relative ai flussi finanziari, che consentano di individuare origine, destinazione e beneficiari di tali movimenti, anche nel caso di operazioni transfrontaliere; ad assicurare la massima collaborazione e sinergia tra le diverse amministrazioni nazionali che compongono il sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio, senza modificare l’attuale assetto istituzionale e mantenendo una chiara distinzione di ruoli tra l’Unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d’Italia, la quale deve svolgere l’analisi dei flussi finanziari ai fini della prevenzione del riciclaggio, nonché effettuare l’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, e gli organismi, costituiti in particolare dalla direzione investigativa antimafia e dal nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, chiamati a svolgere i relativi approfondimenti investigativi, in comunicazione con l’autorità giudiziaria”.

A tale ultimo riguardo, la risoluzione impegna il governo “ad assumere iniziative per prevedere il coinvolgimento delle Agenzie fiscali ai fini del contrasto al riciclaggio, in particolare attraverso lo scambio delle informazioni rilevanti raccolte dalle Agenzie con le altre amministrazioni competenti, ferme restando le competenze relative al riscontro del corretto adempimento dei singoli obblighi antiriciclaggio e ferma restando la distinzione dei rispettivi ruoli tra le diverse amministrazioni; ad adottare tutte le iniziative utili, sia in sede bilaterale sia in sede multilaterale, per incrementare la cooperazione operativa e gli scambi di informazione con le diverse amministrazioni nazionali degli altri Stati operanti nel settore del contrasto al riciclaggio, sviluppando ulteriormente a tal fine le iniziative già assunte in questo campo; ad assumere iniziative per favorire, innanzitutto a livello dell’Unione europea ma anche a livello internazionale, la massima omogeneizzazione delle diverse discipline nazionali vigenti in materia di contrasto al riciclaggio, prevedendo un reciproco riconoscimento delle misure di contrasto e di prevenzione adottate dai singoli Stati; a rafforzare tutti gli strumenti di prevenzione, che costituiscono un elemento essenziale nella strategia di contrasto al riciclaggio; in tale contesto, a rendere ancora più efficaci i meccanismi di collaborazione, da parte degli intermediari finanziari e dei professionisti nel meccanismo di segnalazione delle operazioni sospette, puntando in particolare ad aumentare costantemente la significatività e qualità delle segnalazioni effettuate; per quanto riguarda specificamente il settore dei money transfer, ad assumere iniziative per assicurare l’applicazione di un regime normativo antiriciclaggio uniforme per tutti gli operatori del mercato italiano, a prescindere dalla loro tipologia e dal fatto che si tratti di intermediari nazionali o di intermediari comunitari operanti in Italia; a dedicare particolare attenzione a migliorare la collaborazione degli agenti operanti nel settore del money transfer rispetto al meccanismo di segnalazione delle operazioni sospette, nonché a rafforzare i controlli in questo campo; in questa prospettiva, ad assumere iniziative per prevedere, nell’ambito del recepimento della già citata IV direttiva antiriciclaggio, l’introduzione di criteri oggettivi in base ai quali introdurre obblighi di comunicazione delle operazioni che presentino talune caratteristiche, al fine di individuare in modo più efficace i fenomeni di riciclaggio; ad assumere iniziative per cogliere tutte le opportunità di migliorare il sistema dei controlli antiriciclaggio offerte dalla predetta IV direttiva, segnatamente stabilendo, per gli operatori di money transfer che intendano operare in Italia, l’obbligo di fornire alle diverse autorità responsabili informazioni su tutti i loro punti vendita sul territorio nazionale e di istituire un punto di contatto in Italia, sottoposto alla vigilanza delle autorità italiane, che sia responsabile del comportamento dei medesimi punti vendita e delle segnalazioni di operazioni sospette; ad assumere iniziative per prevedere un efficace apparato di sanzioni, a carico degli intermediari e dei loro punti vendita, da modulare in base alla tipologia e gravità delle irregolarità e violazioni; ad adottare iniziative per definire un assetto di competenze nel settore della vigilanza e del controllo sui money transfer che, sostanzialmente, attribuisca: all’Unità di informazione finanziaria il compito di vigilare sulle società di money transfer e sui punti di contatto degli operatori comunitari operanti in Italia; alla Guardia di finanza il compito di controllare le reti di vendita; all’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) la gestione di una banca dati delle informazioni riguardanti i punti vendita; al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di irrogare le sanzioni a carico delle società e dei punti vendita; ad adottare iniziative per stabilire requisiti professionali per tutti i collaboratori esterni, in particolare gli agenti, degli intermediari che esercitano attività di money transfer, omogeneizzando i presidi antiriciclaggio a carico delle diverse figure professionali incaricate dei rapporti con la clientela; a contrastare, in particolare nel settore del money transfer, i fenomeni del frazionamento artificioso delle operazioni di trasferimento del denaro e dell’utilizzo a tal fine di prestanome, nonché delle irregolarità nell’identificazione dei clienti da parte degli agenti e della lacunosità dei controlli esercitati in materia da parte degli intermediari; ad assumere iniziative per uniformare, a livello dell’Unione europea, il quadro normativo in materia di servizi di pagamento, al fine di contrastare l’utilizzo distorto della moneta virtuale, assicurando in particolare maggiore uniformità nei requisiti per l’autorizzazione degli operatori, nei controlli sullo svolgimento dell’attività e nel monitoraggio delle reti di agenti; ad adottare iniziative per definire maggiormente le modalità applicative degli obblighi antiriciclaggio sussistenti in capo agli agenti di pagamento comunitari che svolgono la loro attività in Italia, in particolare per quanto riguarda la registrazione delle operazioni; ad adottare tutte le iniziative di competenza, nell’ambito dei diversi fori politici internazionali, al fine di eliminare completamente il fenomeno dei 'paradisi' fiscali e finanziari, eradicando in tale contesto la pratica delle triangolazioni tra i predetti paradisi e gli Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni in materia; ad incrementare le risorse, soprattutto professionali, a disposizione delle diverse amministrazioni coinvolte nel sistema di contrasto al riciclaggio, al fine di aumentarne la capacità analitica e le concrete possibilità investigative”.
 

Articoli correlati