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Dlgs Madia, il Casinò di Venezia adegua gli Statuti

02 gennaio 2017 - 16:47

Una delibera di giunta prevede che la Cmv Spa e la Cdv Gioco Spa adeguino gli statuti alle disposizioni del decreto legislativo Madia.

Scritto da Anna Maria Rengo
Dlgs Madia, il Casinò di Venezia adegua gli Statuti

Con una delibera di giunta, il Comune di Venezia ha disposto l'adeguamento vincolato delle società controllate in via diretta (è il caso della Cmv Spa, la società immobiliare del Casinò di Venezia) e indiretta (è il caso della CdV Gioco Spa e della Meeting and Dining Services Srl) dall'ente, ciò in ottemperanza al decreto legislativo attuativo della riforma Madia della pubblica amministrazione e recante 'testo unico in materia di società a partecipazione pubblica'.
Si tratta, si legge nella premessa della delibera, di modifiche e integrazioni che sono una mera attività di recepimento di precise disposizioni dettate dalla legge, senza che ci sia esercizio di attività discrezionale (anche se formalmente spetta alle assemblee straordinarie delle stessa approvarle, come già avvenuto).

LE NOVITA' – Per quanto riguarda la Cmv Spa, le modifiche apportate riguardano principalmente l'articolo 6, relativo all'organo amministrativo. Il nuovo testo prevede che “La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, nei soli casi consentiti dalla legge al momento al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri. Nel caso in cui sia istituito un Consiglio di Amministrazione: a. la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri recati dalla legge 120/2011 e comunque dalle norme in materia di società pubbliche vigenti al momento della nomina; al Presidente possono essere attribuite deleghe di gestione, nei limiti consentiti dalle normative pro-tempore vigenti e previa autorizzazione dell’Assemblea”.
Inoltre, “In ogni caso agli Amministratori non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, né trattamenti di fine mandato”.
Quanto al controllo contabile, previsto dall'articolo 10, “deve essere affidato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. La nomina, i requisiti professionali e le funzioni sono determinati dalla disciplina di legge in materia”.
Infine, all'articolo 12, si pone “espresso divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società”.

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