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Stop a tasse vincite nei casinò esteri, i risotti in soccorso

09 febbraio 2016 - 10:49

A breve inizierà l'esame in Senato della legge europea 2015, ecco quanto costerà l'abolizione delle vincite sui casinò e come sarà recuperata.

Scritto da Anna Maria Rengo

Sarà assegnato nei prossimi giorni, in sede referente e consultiva, l'esame del disegno di legge presentato dal presidente del consiglio dei ministri Matteo Renzi e recante 'Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2015'. Come noto, l'articolo 5 interviene in materia di vincite nei casinò e reca 'Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot 5571/13/TAXU)', prevedendo, in estrema sintesi, l'abolizione della tassazione in Italia per le vincite ottenute nei casinò Ue o Sec. Sarà un costo, per quanto indispensabile, per le casse pubbliche, ma sarà recuperato attraverso l'aumento dell'Iva sui cosiddetti preparati per risotti.
In dettaglio, l'articolo prevede che:
“1. All’articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate negli altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta».
2. All’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco.»;
b) il settimo comma è abrogato.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dall'articolo 11.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

LA RELAZIONE – La relazione accompagnatoria dettaglia e ne spiega i contenuti. “L'articolo 5, in materia di tassazione dei premi e delle vincite da gioco, è volto a sanare il caso EU Pilot 5571/13/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato che il regime di imposizione fiscale delle vincite conseguite dai contribuenti italiani in case da gioco di altri Stati membri dell'UE o Stati dello Spazio economico europeo (See) contrasti con il diritto europeo e, in particolare, con il principio della libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 56 del TFUE e 36 dell'Accordo See, nella misura in cui tale regime assoggetta i premi e le vincite conseguite all'estero -- anche tramite operatori online -- ad obblighi dichiarativi e impositivi diversi e più onerosi rispetto a quelli previsti per le vincite e i premi conseguiti in case da gioco italiane. Sulla questione si è pronunciata anche la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza pregiudiziale del 22 ottobre 2012 (cause riunite C-344/13 e C-367/13), rilevando che il differente trattamento fiscale riservato dall'ordinamento italiano alle vincite conseguite in Italia e a quelle conseguite in altri Stati membri, costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi (articolo 56 del TFUE) ritenuta non giustificabile né da motivi di ordine pubblico, né da ragioni di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Nel corso del giudizio, a nulla sono valse le obiezioni in merito al fatto che anche le vincite nei casinò nazionali sono tassate in virtù dell'articolo 30, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, il quale prevede che la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640».
Pertanto, in ottemperanza alla sentenza di cui sopra, il comma 1 dell'articolo in esame interviene sul testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR), al fine di aggiungere all'articolo 69 un comma 1-bis, il quale esclude dall'applicazione delle imposte sui redditi le vincite conseguite da contribuenti italiani nelle case da gioco autorizzate in altri Stati membri dell'Unione Europea o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, parificando il trattamento fiscale di tali vincite a quello applicabile alle vincite conseguite presso le case da gioco nazionali”.
 
GLI EFFETTI FINANZIARI – Ma quali saranno gli effetti finanziari delle disposizioni contenute nell'articolo 5? La stima è affidata alla relazione tecnica, che evidenzia che l'articolo 5 “esenta dall'applicazione dell'imposta sui redditi le vincite conseguite in case da gioco autorizzate situate in altri Stati membri o nello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) attualmente sottoposte ad aliquota Irpef. Ai fini della stima delle vincite realizzate all'estero è stato esaminato il quadro Rl – Altri Redditi – Unico persone fisiche presentato per l'anno di imposta 2013, nel quale sono riportati, al rigo 12, colonna 3, i redditi di diversa natura e tra questi figurano anche le vincite conseguite all'estero per la partecipazione a giochi su cui non è stata applicata alcuna ritenuta. Dall'analisi sono emerse somme imponibili di circa 13,6 milioni di euro: prudenzialmente si ipotizza che la fattispecie relativa al gioco d'azzardo si attesta in una percentuale pari al 50 percento di tale ammontare complessivo, risultando, quindi, di circa 6,8 milioni di euro. Ne deriva che l'importo di 6,8 milioni di euro si configura come la base imponibile sulla quale non si può più applicare l'attuale tassazione progressiva Irpef. In base al modello di microsimulazione Irpef, si evince che l'aliquota media applicata a tale tipologia di redditi si attesta intorno al 34 percento; ne deriva, pertanto, una perdita di gettito di competenza annua di circa 2,3 milioni di euro”. Gli effetti finanziari derivanti dalla proposta in esame, considerando un'aliquota marginale media Irpef del 32 percento, un'aliquota media addizionale regionale dell'1,5 percento e un'aliquota media addizionale comunale dello 0,57 percento (per un totale del 34,07 percento) è pari per quanto riguarda l'Irpef a 0 nel 2016, a meno 3,81 nel 2017 e a meno 2,18 nel 2918; per l'addizionale regionale a 0 nel 2016, a meno 0,1 nel 2017 e a meno 0,1 nel 2018; per quanto riguarda l'addizionale comunale a 0 nel 2016, a meno 0,05 nel 2017 e a meno 0,04 nel 2014 nel 2018. In milioni di euro e in totale, a 0 nel 2016, a meno 3,96 nel 2017 e a meno 2,32 nel 2018.
Alla copertura dei predetti oneri, derivanti dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 del provvedimento, che innalza dal 4 al al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso.

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