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Governo, via libera ad abolizione doppia tassazione vincite nei casinò esteri

15 gennaio 2016 - 14:29

Il consiglio dei ministri approva il Ddl che elimina la doppia  tassazione per le vincite nei casinò esteri e il Dlgs sulla depenalizzazione di alcuni reati, ma non su giochi e scommesse.

Scritto da Anna Maria Rengo

Il consiglio dei ministri di oggi, 15 gennaio, ha approvato in sede di esame definitivo il disegno di legge recante 'Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2015' e che, tra le varie misure, prevede pure le vincite ottenute dai giocatori nei casinò dei paesi dell'Unione Europea o dello Spazio economico comune siano considerate tassate alla fonte e quindi non contribuiscano a generare reddito da tassare ulteriormente in patria.

Come si legge nella nota di Palazzo Chigi, "La norma parifica il trattamento fiscale delle vincite conseguite in case da gioco di altri Stati membri a quello applicabile alle vincite conseguite presso le case da gioco nazionali".

Inoltre, è stato approvato il decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione: la misura però, come specificato più volte, anche dal ministro della giustizia Andrea Orlando, esclude espressamente i reati su giochi e scommesse.

"Rimangono dentro il sistema penale, e quindi esclusi dal provvedimento - è scritto nella nota di Palazzo Chigi - i reati che pur prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda attengono alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti".

 
LA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 
L'ARTICOLO 5
L'articolo 5, recante 'Disposizioni in materia di tassazione delle vincite di gioco. Esecuzione sentenza Corte di Giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 in cause riunite C-344/13 e C-367/1. Caso Eu pilot 5571/13/Taxu', recita:
“1. Nel decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, e successive modificazioni, all'articolo 69, il comma 1 è sostituito dai seguenti: 'Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. 1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate negli stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta'.
2. Nel decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, e successive modificazioni, all'articolo 30, a) il quarto comma è sostituito dal seguente: 'La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco'; b) il settimo comma è soppresso.
3. Agli oneri recati dalla presente disposizione, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 a decorrere dal 2018, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione dell'articolo 11.
4. Il ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

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