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Partecipate pubbliche, il governo riordina il sistema

13 gennaio 2016 - 10:30

Ecco la bozza di decreto legislativo che approderà il 14 gennaio a Palazzo Chigi: rivisto il sistema delle società partecipate, anche quelle di gestione dei casinò.

Scritto da Anna Maria Rengo

Mira all'efficiente “gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato”, nonché “alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”, il decreto legislativo sulle società partecipate dagli enti locali (anche quelle di gestione dei quattro casinò italiani dunque) attuativo della riforma Madia e che approda domani, 14 gennaio, in preconsiglio dei ministri, in vista del possibile varo di venerdì.

 

IL TESTO - Secondo la bozza che Gioconews.ha potuto visionare, “le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.Le partecipazioni regionali sono attribuite alla Presidenza della regione, salvo diversa disposizione di legge della regione titolare delle partecipazioni”, mentre “le partecipazioni di enti locali sono attribuite al sindaco o al presidente o a un loro delegato”.Quanto ai componenti dell'organo amministrativo di società a controllo pubblico, “devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti con un decreto del presidente del consiglio dei ministri”. Le amministrazioni pubbliche “valutano, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche organizzative dell'impresa, nonché all'attività svolta, se avvalersi, nell'individuazione di candidati agli incarichi negli organi sociali, del supporto di soggetti specializzati nella ricerca e selezione di personale dirigenziale, anche al fine di una preventiva valutazione e comparazione dei profili pervenuti”.

 
L'AMMINISTRATORE UNICO - Inoltre, “l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico”, ma con “delibera motivata da specifiche ragioni di adegutezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un Cda composto da tre a cinque membri”.
 
I COMPENSI - Spetta a un decreto del presidente del consiglio dei ministri, fermo restando il limite previsto dalla legge di Stabilità 2016, determinare “i criteri di determinazione della remunerazione Degli amministratori di società direttamente o indirettamente controllate da pubbliche amministrazioni, compresi quelli a cui sono attribuite determinate cariche. IL decreto contiene la previsione di limiti massimi di remunerazione proporzionati alla qualificazione professionale e all'impegno di lavoro richiesti, nonché alla dimensione dell'impresa sociale”. Il decreto stabilisce anche “i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società”. In caso di “risultati negativi attribuibili alle responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta”. Il Dlgs prevede anche il “divieto di corrispondere, ai dirigenti delle società in controllo pubblico, indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti da legge o contrattazione collettiva”.
 
L'ORGANO DI VIGILANZA - Il Dlgs istituisce inoltre l'Organo di vigilanza sulle società a partecipazione pubblica, che tiene un elenco pubblico di quelle esistenti e che può “effettuare ispezioni presso gli uffici delle società in controllo pubblico”.
 
GLI ESERCIZI NEGATIVI - Nel caso in cui “società partecipate da enti locali presentino un risultato di esercizio negativo, “le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonato nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”.

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