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Stabilità 2016: negli emendamenti focus su Campione, nuovi casinò e vincite

01 dicembre 2015 - 12:15

La commissione Bilancio della Camera esamina gli emendamenti alla legge di Stabilità 2016: si parla anche di casinò.

Scritto da Anna Maria Rengo

Come preannunciato, si parla dell’autorizzazione ad aprire “il Casinò o Casa da gioco nei comuni di San Pellegrino Terme in Provincia di Bergamo e Taormina in Provincia di Messina”, negli emendamenti presentati dal deputato di Forza Italia Gregorio Fontana alla legge di Stabilità 2015, al momento al vaglio della commissione Bilancio della Camera, che ha dichiarato le prime inammissibilità anche se c’è tempo fino alle 16 di oggi pomeriggio, 1° dicembre, per presentare ricorso. Alla Camera torna anche un emendamento che, in Senato a firma di Del Barba, era stato dichiarato inammissibile, ma solo per difetto di copertura (in quella sede si chiedevano 20 milioni di euro) e che riguarda il Comune di Campione d’Italia. A presentarlo alla commissione Bilancio i deputati Braga e Guerra (Pd): il testo prevede che “In considerazione delle particolari condizioni geopolitiche del comune di Campione d'Italia, a decorrere dall'anno 2016, qualora l'ammontare dei proventi di gioco annuali di cui al primo periodo relativo all'anno precedente sia inferiore a 130 milioni di franchi svizzeri e il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro del medesimo anno precedente sia inferiore al valore soglia di 1,41252, è attribuito al Comune un contributo, fino all'importo massimo di 16 milioni di euro annui, in misura pari alla differenza tra il controvalore in franchi svizzeri dei proventi effettivi annuali determinato in base al valore soglia e il controvalore in franchi svizzeri degli stessi proventi calcolato in base al tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro del medesimo anno precedente”.

 
LE VINCITE NEI CASINO’ ESTERI – Rabino e Librandi (Scelta Civica per l’Italia) presentano invece un emendamento nel quale si prevede che “Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate negli Stati membri dell'Unione europea o nella Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta” e che “sugli importi delle transazioni verso il beneficiario residente, riconducibili ai redditi di cui al comma 7-bis 231 ai fini della disciplina dell'antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo di imposta con la stessa aliquota della ritenuta prevista sulle vincite erogate dalle case da gioco autorizzate in Italia, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento. Con decreto del Ministro delle Finanze sono individuati i criteri per l'applicazione di tale ritenuta. Sugli importi delle transazioni verso il beneficiario residente, erogate da case da gioco non riconducibili ai redditi di cui al comma 7- 600, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.bis 917. 231 ai fini della disciplina dell'antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo di acconto del 20 per cento, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento”.

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