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Campione d’Italia, sì alla fiducia su contributo di 8 milioni di euro

04 agosto 2015 - 11:36

La Camera dice sì alla disposizione che attribuisce 8 milioni di euro al Comune di Campione d’Italia per il 2015, che (una volta che sarà dato il via finale al provvedimento, dopo che saranno stati votati gli ordini del giorno) diventerà dunque legge dello Stato. L’Aula della Camera ha infatti votato, con 364 voti favorevoli e 185 contrari, la fiducia posta dal governo al disegno di conversione in legge del decreto enti territoriali. Il provvedimento prevede misure anche per garantire la funzionalità delle Agenzie fiscali.

Scritto da Anna Maria Rengo

 

LE NORME SU CAMPIONE - Ecco quanto prevede la nuova legge in riferimento al Comune di Campione d'Italia: "9-sexiesdecies. In considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d’Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio dei franchi svizzeri, per l’anno 2015, è attribuito al medesimo comune un contributo di 8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 non richieste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell’articolo 8. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 109.120 euro per l’anno 2016, a 106.152 euro per l’anno 2017 e a 103.143 euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero".

 

E QUELLE SULLA FUNZIONALITA' DELLE AGENZIE FISCALI - "Art. 4-bis. - (Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali). - 1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell’organico dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalità selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I concorsi di cui al primo periodo sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle Agenzie fiscali è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. È autorizzata l’assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle Agenzie fiscali.

2. In relazione all’esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalità operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, con un’esperienza professionale di almeno cinque anni nell’area stessa, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell’esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l’espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. A fronte delle responsabilità gestionali connesse all’esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari delegati sono attribuite, temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l’eccezionalità della situazione in essere, nuove posizioni organizzative ai sensi dell’articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, senza alcun nocumento al benessere organizzativo delle Agenzie fiscali e all’attuazione dei previsti istituti di valorizzazione della performance, le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all’espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio, sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite".

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