Secondo quanto evidenzia la scheda di lettura del Servizio Studio, l’articolo 7, comma 9-sexiesdecies (Contributo in favore di Campione d’Italia), introdotto nel corso dell’esame al Senato, attribuisce al comune di Campione d’Italia, in considerazione delle sue peculiarità geo-politiche e dell'evoluzione negativa del tasso di cambio del franco svizzero, un contributo di 8 milioni di euro per il 2015.
Il contributo è posto a valere sulle disponibilità residue della “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" - in cui è articolato il “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" istituito dall’articolo 1, comma 10 del decreto-legge n. 35 del 201373, di cui l’articolo 8, commi 1 e 2, del provvedimento in esame reca norme di disciplina - non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015.
Il contributo non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
Si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 31 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011), che reca la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, il saldo finanziario degli enti, rilevante ai fini del patto, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.
Gli oneri derivanti dal periodo precedente - in termini di minori interessi attivi derivanti allo Stato per mancate anticipazioni a valere sulla relativa Sezione del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, le cui disponibilità (8 milioni) sono ora concesse come contributo a fondo perduto - quantificati a 109.120 euro per il 2016, a 106.152 euro per il 2017 e a 103.143 euro a decorrere dal 2018, si provvede a valere sul Fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento riferito al Ministero dell'economia e delle finanze.