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Contributo a Campione non rilevante a fini patto stabilità interno

30 luglio 2015 - 08:17

Inizia oggi l’esame da parte della quinta commissione Bilancio della Camera del disegno di legge recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, sul cui maxiemendamento il governo ha ottenuto la fiducia del Senato nei giorni scorsi e contenenti misure sulla funzionalità delle Agenzie Fiscali e a favore del Comune di Campione d’Italia.

Scritto da Anna Maria Rengo

Secondo quanto evidenzia la scheda di lettura del Servizio Studio, l’articolo 7, comma 9-sexiesdecies (Contributo in favore di Campione d’Italia), introdotto nel corso dell’esame al Senato, attribuisce al comune di Campione d’Italia, in considerazione delle sue peculiarità geo-politiche e dell'evoluzione negativa del tasso di cambio del franco svizzero, un contributo di 8 milioni di euro per il 2015.

Il contributo è posto a valere sulle disponibilità residue della “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" - in cui è articolato il “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" istituito dall’articolo 1, comma 10 del decreto-legge n. 35 del 201373, di cui l’articolo 8, commi 1 e 2, del provvedimento in esame reca norme di disciplina - non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015.

Il contributo non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 31 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011), che reca la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, il saldo finanziario degli enti, rilevante ai fini del patto, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

Gli oneri derivanti dal periodo precedente - in termini di minori interessi attivi derivanti allo Stato per mancate anticipazioni a valere sulla relativa Sezione del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, le cui disponibilità (8 milioni) sono ora concesse come contributo a fondo perduto - quantificati a 109.120 euro per il 2016, a 106.152 euro per il 2017 e a 103.143 euro a decorrere dal 2018, si provvede a valere sul Fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento riferito al Ministero dell'economia e delle finanze.

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