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Slot a rulli, il Tar Lazio non stoppa le giocate

10 dicembre 2014 - 10:41

Niente stop alle giocate sulle slot a rulli: il Tar Lazio accoglie solo in parte (“nella sua parte impugnatoria stante la rilevata fondatezza, nei limiti sopra indicati, della esaminata censura”, ossia nella parte in cui lamenta la mancata inclusione nell'’offerta online di giochi monoconcessione come il Lotto - una situazione poi superata di fatto dalla parziale apertura delle giocate, avviata per il lotto ad aprile dello scorso anno) il ricorso presentato dal concessionario Bplus e che era stato discusso nelle scorse settimane.

Scritto da Amr

In estrema sintesi, i giudici ritengono che sia potere discrezionale dell'Ammistrazione introdurre nuovi giochi sulla base di una norma primaria.

 

LE MOTIVAZIONI – Come si legge nella sentenza, "non può il Giudice adito sostituirsi all’Amministrazione nelle valutazioni necessariamente discrezionali alla stessa riservate – come avverrebbe attraverso l’affermazione che analoga esclusione avrebbe dovuto essere prevista a favore dei giochi on line a slot e a rulli, con conseguente loro attribuzione ai concessionari della rete fisica – potendo il Collegio unicamente riscontrare la fondatezza della denunciata assenza di valide ragioni per giustificare la sottrazione del gioco del lotto e dei giochi complementari dalla disciplina del gioco a distanza, invocato quale parametro di riferimento della denunciata ipotesi di disparità di trattamento".

Inoltre, "nessuna negativa incidenza, sotto il profilo della ricorrenza del presupposto processuale legittimante costituito dall’interesse ad agire, può rivestire la circostanza che la società ricorrente abbia conseguito le autorizzazioni per l’esercizio dei giochi on line disciplinati dai gravati provvedimenti, e ciò in quanto con il ricorso viene sostanzialmente censurata la scelta, di cui ai gravati provvedimenti, di non escludere – analogamente a quanto disposto con riferimento al gioco del lotto e ai giochi complementari - i giochi on line, analoghi a quelli di cui la ricorrente è concessionaria, dalla possibilità di loro esercizio da parte di soggetti terzi, che agirebbero in posizione di concorrenza a condizioni idonee ad incidere sul sinallagma del rapporto concessorio dei giochi su rete fisica.

È evidente, pertanto, come l’interesse a dolersi della disciplina dettata dai gravati provvedimenti – che consentono ai concessionari del lotto e dei giochi complementari di gestire anche i corrispondenti giochi on line, mentre non dispongono analoga tutela del rapporto concessorio nei confronti della società ricorrente nella qualità di concessionario di giochi analoghi a quelli on line, divenuta tale sulla base dell’investimento di ingenti somme – si radichi in ragione della posizione della ricorrente di concessionaria del servizio pubblico inerente l’attivazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui lamenta la lesione per effetto dei gravati provvedimenti che, nell’incidere negativamente sul contenuto del rapporto concessorio, avrebbero peraltro creato una ingiustificata disparità di trattamento a favore di Lottomatica e Sisal – concessionarie del gioco del lotto e giochi complementari – e a danno della ricorrente.

Né la finalità, ipotizzata dalle resistenti Amministrazioni, meramente aziendale della proposta impugnazione può elidere l’interesse della ricorrente a dolersi di provvedimenti regolatori che incidono sulla propria posizione di concessionaria, costituendo la difesa di tale posizione rispetto a provvedimenti asseritamente illegittimi, idonei a determinarne la lesione, il proprium dell’interesse ad agire”.

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