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Polonia, disco verde di Bruxelles a tutte le norme su casinò e giochi

01 aprile 2017 - 07:06

Scaduto il periodo trimestrale di stand still in commissione delle nuove norme polacche in materia di gioco.

Scritto da Amr
Polonia, disco verde di Bruxelles a tutte le norme su casinò e giochi

Via libera da parte della Commissione europea, a Bruxelles, alle nuove norme della Polonia relative ai giochi e ai casinò.

In particolare, ha passato indenne il vaglio comunitario il Regolamento del ministro dello Sviluppo e delle finanze recante condizioni particolari per la gestione e l'esercizio di un sistema di informazione e comunicazione che registra i dati relativi al corretto funzionamento delle macchine da gioco installate nelle sale da gioco. Il regolamento definisce le condizioni particolari per la gestione e l'esercizio di un sistema di informazione e comunicazione che registra i dati relativi al corretto funzionamento delle macchine da gioco installate nelle sale da gioco da parte di un ente della tesoreria di Stato che opera come monopolio di Stato in tale settore. Il sistema deve essere gestito in modo tale da consentire la sicura registrazione dei dati, garantendone l'integrità, la completezza, la riservatezza, l'attendibilità e la riproducibilità. Sono stati inoltre definiti gli obblighi informativi relativi alla registrazione degli eventi.  Con l'adozione della legge del 15 dicembre 2016 recante modifica della legge sulle attività di azzardo e di alcune altre leggi (notifica n. 2016/398/PL) è ora consentito organizzare il gioco d'azzardo su macchine da gioco non installate nei casinò. Per assicurare l'attuazione degli obiettivi principali della legge (ovvero proteggere i giocatori dagli effetti negativi del gioco d'azzardo), si rende necessario assicurare un adeguato livello di controllo dei giochi presso le sale da gioco. A causa della distribuzione pianificata delle sale da gioco su tutto il territorio e della necessità di assicurare che l'attuale situazione in questo segmento sia controllata, l'attuazione della vigilanza da parte di organismi di controllo di competenza del ministro delle Finanze pubbliche è stata ritenuta insufficiente. La massima efficienza è assicurata dalla continua raccolta di dati da parte di ciascuna macchina e dalla loro elaborazione a livello centrale. Ciò consente altresì di raccogliere dati statistici relativi a tali giochi. Alla luce di quanto sopra esposto, l'ente che agisce come monopolio di Stato per le macchine da gioco installate nelle sale da gioco è stato incaricato, ai sensi delle disposizioni della suddetta legge, della gestione di un sistema di informazione e comunicazione che registra i dati relativi al corretto funzionamento delle macchine da gioco installate nelle sale da gioco. Il regolamento attua l'autorizzazione legislativa ai sensi dell'articolo 15ba, paragrafo 7 della legge sulle attività di azzardo del 19 novembre 2009, come modificata dalla legge del 15 dicembre 2016 recante modifica della legge sulle attività di azzardo e di alcune altre leggi.

Via libera pure al Regolamento del ministro dello Sviluppo e delle finanze concernente le modalità e il campo di applicazione dell'archiviazione dei dati relativi all'esercizio del gioco d'azzardo online, su cui la Commissione europea ha però rilasciato dei commenti. Il regolamento definisce le modalità di archiviazione e il campo di applicazione dei dati relativi all'esercizio del gioco d'azzardo online. 
Conformemente al progetto, il sistema di registrazione dovrà consentire l'archiviazione dei dati relativi all'esercizio del gioco d'azzardo online: concernenti lo svolgimento e i risultati dei giochi; concernenti l'esecuzione di transazioni connesse ai giochi; concernenti i flussi finanziari derivanti dalla partecipazione ai giochi attribuiti ai relativi partecipanti; necessari all'identificazione dei partecipanti ai giochi; concernenti il funzionamento dei dispositivi di archiviazione. Il progetto di regolamento specifica che il sistema di archiviazione dovrà consentire l'accesso ai dati al pertinente organo di controllo. Sarà possibile accedere a tali dati per almeno 5 anni dalla fine dell'anno in cui sono stati raccolti. Sarà garantita la ricerca, la classificazione, il filtraggio, la visione e la stampa dei dati nonché la copia e l'accesso da remoto dalla sede dell'autorità. Sarà possibile inoltre raccogliere i dati in modo strutturato, così da consentirne l'analisi in un secondo momento. 
Infine, semaforo verde al Regolamento del ministro dello Sviluppo e delle finanze concernente le condizioni di prova, registrazione e utilizzo dei generatori di numeri casuali, dei dispositivi e delle macchine da gioco. Il regolamento definisce quanto segue: specifiche condizioni di prova, registrazione e utilizzo dei generatori di numeri casuali, dispositivi e macchine da gioco; la loro protezione contro le interferenze esterne; le loro modalità di funzionamento in caso di avaria; le modalità di messa in sicurezza di informazioni importanti sul funzionamento delle lotterie e le modalità di riscossione, calcolo e pagamento delle vincite durante il gioco quando il dispositivo o la macchina non funzionano. Il regolamento sostituisce il regolamento del 9 marzo 2012 del ministro delle Finanze concernente le condizioni particolari per la registrazione e il funzionamento delle macchine e dei dispositivi da gioco (notifica n. 2011/496/PL). Il regolamento è emesso a seguito della modifica delle disposizioni relative al mercato dei giochi d'azzardo attuate ai sensi della legge del 15 dicembre 2016 recante modifica della legge sulle attività di azzardo e di alcune altre leggi (notifica n. 2016/398/PL), che modifica la legge sulle attività di azzardo del 19 novembre 2009. La suddetta legge introduce il concetto di generatore di numeri casuali. Pertanto, in relazione al campo di applicazione iniziale del regolamento, questo si applica, oltre che ai dispositivi e alle macchine da gioco, anche ai generatori di numeri casuali. Inoltre, il nuovo regolamento modifica l'elenco delle condizioni generali per la registrazione dei dispositivi o delle macchine. La portata delle informazioni obbligatorie che devono essere incluse nella domanda di registrazione è stata ampliata ed è stata modificata la gamma delle ispezioni che devono essere effettuate obbligatoriamente in sede di controllo tecnico delle macchine da gioco, prima di emettere un parere. 

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