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Clemente: 'Non si gioca con il rischio riciclaggio'

30 dicembre 2017 - 10:07

Claudio Clemente, direttore Uif, evidenzia le novità con l'attuazione della quarta direttiva comunitaria e le peculiarità del settore dei casinò.

Scritto da Anna Maria Rengo
Clemente: 'Non si gioca con il rischio riciclaggio'

L'accoppiata riciclaggio-giochi (tradizionalmente intesi come casinò, ma oggi in senso ben più ampio) sotto la lente del legislatore italiano e di quello europeo. Con una direttiva comunitaria, la quarta, di recente implementazione in Italia, e con una quinta in fase di predisposizione. A fare il punto sullo stato dell'arte, per debellare alla radice il fenomeno, è Claudio Clemente, direttore dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia.

Il 26 giugno 2017 la Commissione europea ha pubblicato il documento relativo alla valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo condotta a livello sovranazionale, ai sensi dell’art. 6 della direttiva (Ue) 2015/849, (…) che mette in luce i rischi connessi con il gioco d’azzardo. Come si colloca l’Italia nella visione comunitaria?

“La valutazione dei rischi condotta dalla Commissione europea nel giugno scorso si è, tra l’altro, posta come obiettivo quello di identificare i servizi e i prodotti che potrebbero essere sfruttati abusivamente per fini di riciclaggio.

Nell’ambito del settore del gioco d’azzardo è stato sottolineato come taluni prodotti possono essere esposti in maniera significativa ai rischi di riciclaggio per le caratteristiche che essi presentano ovvero per la difficoltà di controllo. Elevati volumi, utilizzo di contanti, difficile tracciabilità, scambi tra pari, velocità, operatività a distanza, sono le criticità sottolineate con riferimento alle diverse tipologie di gioco, fisico e on-line. Per quanto riguarda l’Italia, l’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio del 2014 ha rilevato come il comparto gioco risulti di “altissimo interesse” per la criminalità organizzata sia per i profitti realizzabili alterando le regole sia per le opportunità offerte nel riciclaggio di capitali illeciti. Tra le diverse tipologie di gioco vengono segnalate quelle svolte on-line tramite le piattaforme di altri paesi comunitari operanti in libera prestazione di sevizi che sfuggono ai controlli delle autorità. Vulnerabilità molto significativa viene rilevata anche per le Vlt e per le scommesse a quota fissa. La rilevanza del gioco illegale nel nostro Paese è richiamata anche nel Rapporto di Mutual Evaluation del Gafi (Gruppo d'azione finanziaria internazionale Ndr) per l’Italia, pubblicato nel 2016. La Relazione della Direzione nazionale antimafia e il Rapporto dell’Uif pubblicati nel 2017 mettono in luce l’infiltrazione della criminalità organizzata attraverso l’acquisizione e l’intestazione a prestanome di sale da gioco.

Tenendo anche conto degli esiti dell’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio, il Dlgs 90/2017 di recepimento della quarta direttiva ha apportato significative modifiche alla normativa antiriciclaggio, rafforzando i presìdi di prevenzione, fra l’altro, nel comparto del gioco. Per certi aspetti, l’ordinamento italiano è anche più rigoroso e in anticipo rispetto ad alcune soluzioni che si vanno delineando in sede europea. Si pensi, ad esempio, alla soglia di euro 500 introdotta per le Vlt e all’estensione degli obblighi antiriciclaggio ai cd. exchanger di valuta virtuale. A fronte dei rischi che caratterizzano il settore del gioco in Italia, si registra negli ultimi anni un aumento del grado di collaborazione attiva espresso dagli operatori: il numero delle segnalazioni effettuate dai prestatori di servizi di gioco erano solo circa 300 nel 2012, mentre nel 2015 sono passate a 1466 e a 2.050 nel 2016. All’incremento delle segnalazioni hanno contribuito anche gli indicatori di anomalia emanati dal Ministro dell’interno, su proposta della Uif, nel 2011 e nel 2012 nonché lo schema di comportamento anomalo dedicato al settore del gioco, contenuto nella comunicazione della Uif dell’11 aprile 2013. Questi strumenti di ausilio sono stati resi possibili grazie all’esperienza maturata dalla Uif attraverso l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e i controlli svolti in sede ispettiva, a partire dal 2014, presso primari concessionari”.
 
Per quanto riguarda nello specifico il riciclaggio nei casinò italiani, che quadro può dipingere?
 
“Il Gafi aveva evidenziato già in un rapporto del 2009 i fattori di rischio che caratterizzano i casinò: l'attività 'cash intensive', l'ampia gamma di servizi finanziari offerti (apertura di conti, rimesse di fondi, versamenti e prelievi di contante), l’elevato numero di transazioni (specie elettroniche) da e verso conti localizzati in differenti giurisdizioni per le connessioni con il turismo e le crociere. Da ultimo, nel 2012 il GafiI ha raccomandato di estendere la disciplina antiriciclaggio, già prevista per i casinò, anche ad altre sale da gioco fisiche e a distanza. La quarta direttiva ha recepito tali indicazioni. Nell’ambito dei provvedimenti emanati dal Ministero dell’interno, sono stanti indicati specifici indicatori di anomalia volti ad agevolare la segnalazione di operazioni sospette riguardanti i casinò. La normativa nazionale di recepimento della quarta direttiva non contiene, peraltro, innovazioni con riferimento a questo specifico comparto. All’attribuzione di pregnanti compiti all’Adm con riferimento agli altri comparti del settore dei giochi non sono state, infatti, affiancate analoghe previsioni per il Ministero dell’Interno relative ai casinò.
L’attenzione della Uif si mantiene elevata su tutto il settore anche nel fornire supporto all’attività segnaletica. In una recente pubblicazione dell’Unità (il n. 7 dei Quaderni dell’Antiriciclaggio, 'Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo') è riportato un interessante caso di operatività anomala in contanti sotto la soglia relativo proprio ai casinò”.
 
Cosa vi aspettate dalla quinta direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio?
 
“La proposta di modifiche alla quarta direttiva adottata dalla Commissione europea il 5 luglio 2016 si è sviluppata in un contesto di accresciuta minaccia del finanziamento del terrorismo internazionale. Gli emendamenti in discussione a livello Ue, pur non riguardando specificamente il settore dei giochi, rafforzano i presidi di prevenzione, di trasparenza e di collaborazione e quindi è destinato ad avere effetti positivi anche sul gioco. In particolare, la proposta estende i presidi di prevenzione agli operatori che prestano servizi di cambio di valute virtuali (cd. exchanger) e di custodia delle credenziali per l’utilizzo dei 'portafogli' virtuali (cd. custodian wallet provider). Sono previste forme di autorizzazione e controllo degli operatori del settore. Da questo punto di vista, almeno per gli exchanger, il decreto italiano di recepimento della IV direttiva ha anticipato alcune delle novità della V direttiva. Relativamente alla moneta elettronica, la proposta abbassa le soglie di importo per l’applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica previste per gli strumenti prepagati e introduce restrizioni rispetto alle carte prepagate emesse in Paesi terzi.
La proposta mira inoltre a rafforzare ulteriormente la trasparenza sulle informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, prevedendo una maggiore accessibilità ai dati dei registri centrali dei titolari effettivi, dei quali viene anche prevista l’interconnessione a livello europeo. Si consente così un più agevole controllo pubblico sulle entità giuridiche anche al fine di prevenire, con specifico riguardo al settore del gioco, l’infiltrazione criminale negli assetti proprietari delle società di gioco. Ancora, la proposta prevede: l’obbligo degli Stati membri di istituire registri automatici centralizzati, con i dati dei soggetti titolari di conti bancari e conti di pagamento; l’accessibilità tempestiva e illimitata delle Fiu (le Uif europee Ndr) a tutte le informazioni contenute nei registri; l’ampliamento della cooperazione fra Fiu e autorità competenti dei diversi Stati membri. È evidente che una Fiu posta in grado di accedere ad informazioni antiriciclaggio ed antiterrorismo ad 'ampio spettro' e di condividerle con le altre Fiu dell’Unione, può contribuire ancora meglio a indirizzare le indagini della magistratura e le richieste rogatoriali”.
 
A suo modo di vedere, le norme previste per il gioco e i casinò sono sufficienti a prevenire e combattere il rischio di riciclaggio in Italia?
 
“Le norme vanno nella giusta direzione di una responsabilizzazione di tutta la filiera del gioco, dai concessionari (tenuti all’adozione di procedure e sistemi di controllo volti a mitigare e gestire i rischi dell’attività svolta tramite le reti distributive) agli esercenti e distributori, cui fanno capo specifici obblighi di identificazione e conservazione nonché di trasmissione dei dati acquisiti ai concessionari. Nel complesso, si ha una maggiore armonizzazione e incisività del quadro regolamentare e dei controlli; inoltre, vi sono spazi per più ampie ed efficaci forme di collaborazione fra le autorità e questo è un aspetto particolarmente importante nel settore del gioco, visto il carattere transfrontaliero dell’attività. È peraltro evidente che le norme non sono di per sé sufficienti. Occorre assicurarne una puntuale e consapevole applicazione da parte di tutti gli attori del sistema”.
 
Qual è l’attenzione della Uif nel settore dei bitcoin, anche per quanto riguarda il loro crescente utilizzo nel settore del gaming? Quali sono le possibili problematiche che questa valuta virtuale porta con sé e come le si può affrontare?
 
“La Uif ha inteso sensibilizzare il sistema sul possibile uso della valuta virtuale a fini di riciclaggio con una comunicazione del 2015. Gli intermediari finanziari, specie quando prestano servizi di pagamento, sono stati invitati a valutare con attenzione le movimentazioni (prelevamento e/o versamento) di contante e di carte di pagamento, connesse con operazioni di acquisto e/o vendita di valute virtuali. Al contempo l’alert è stato specificamente rivolto anche agli operatori di gioco. Una ulteriore avvertenza è stata diffusa dalla Uif nel 2016, per evidenziare, fra le tecniche innovative di finanziamento del terrorismo, il ricorso alle valute virtuali. Come è noto, le valute virtuali sono rappresentazioni digitali di valore, non emesse da una banca centrale né da una autorità pubblica, distinte quindi dalla moneta legale e dalla moneta elettronica. Le valute virtuali non costituiscono neppure la rappresentazione delle valute a corso legale, ma sono utilizzabili come mezzo di scambio e possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente. Le operazioni effettuate con valuta virtuale avvengono prevalentemente online, fra soggetti che possono operare in Stati diversi, spesso in paesi a rischio. Tali soggetti non sono facilmente individuabili ed è agevolato l’anonimato sia di coloro che operano in rete, sia dei reali beneficiari delle transazioni. Proprio per queste caratteristiche le valute virtuali si possono prestare a favorire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. La sensibilizzazione del sistema al possibile uso distorto delle valute virtuali ha indotto il legislatore, in sede di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio, a estendere, come ho già accennato, gli obblighi di prevenzione ai prestatori di servizi di conversione di valuta virtuale, nel momento, cioè, in cui lo strumento entra in contatto con l’economia reale. Si tratta di presìdi importanti, ma è altresì indispensabile un’armonizzazione delle leggi a livello sovranazionale e sospingere al massimo, anche in questo settore sicuramente innovativo e complesso, la collaborazione da parte di tutti gli operatori”.
 

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