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Casinò Campione, Cassazione annulla condanna per Armando Selva

28 dicembre 2016 - 12:25

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte dei Conti che condannava l'ex presidente del Casinò Campione a risarcire 5mila euro.

Scritto da Anna Maria Rengo
Casinò Campione, Cassazione annulla condanna per Armando Selva

Con una sentenza, la Corte di Cassazione in sede civile ha accolto il ricorso presentato da Armando Selva (presidente del Casinò Campione d'Italia nel 2001-2003, arco di tempo cui si riferivano le contestazioni) e cassato senza rinvio la sentenza impugnata, vale a dire la sentenza della Corte dei Conti, che lo aveva condannato “al risarcimento, a favore della società Casinò Municipale di Campione d'Italia, della somma di euro 5.000, comprensivi della rivalutazione monetaria, da maggiorare con gli interessi legali”.

LA VICENDA – La vicenda aveva preso avvio dopo che la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei conti, con atto di citazione in data 23 ottobre 2008, aveva convenuto in giudizio Armando Selva, presidente del consiglio di amministrazione della società Casinò Municipale di Campione d'Italia s.p.a., e, insieme a lui, i componenti del consiglio di amministrazione e il direttore generale della medesima società, per sentirli condannare al pagamento della somma di euro 2.802.280,07, oltre accessori, per il ristoro del pregiudizio arrecato alla società o, in ogni caso, ai soci pubblici, in dipendenza di una pluralità di fatti gestionali realizzati tra il 2001 ed il 2003, pregiudizio correlato alla stipula di contratti di consulenza, di sponsorizzazione, pubblicità e marketing.
Con una sentenza parziale del 2009, la Corte dei Conti della sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia aveva affermato la piena assoggettabilità degli amministratori della società Casinò Municipale alla giurisdizione contabile di responsabilità, in ragione della natura eminentemente pubblica di tale società, individuando inoltre il soggetto danneggiato nella società gestita dagli amministratori convenuti, quale autonomo soggetto di diritto direttamente danneggiato, e non già negli enti pubblici azionisti della stessa.
Era poi arrivata la sentenza definitiva, l'8 giugno 2012, che condannava il Selva al pagamento della somma di euro 7.884 a favore del Comune di Campione d'Italia, delle Province di Como e di Lecco e delle Camere di commercio di Como e Lecco, oltre accessori e spese, importo poi, come detto, ridotto in parziale accoglimento del suo appello.

IL RICORSO - Selva aveva poi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che “la sentenza impugnata avrebbe violato i limiti della giurisdizione contabile: la Corte dei conti si sarebbe attribuita un potere giurisdizionale che non le spettava”.
LE MOTIVAZIONI DELLA CASSAZIONE - Motivazione che la Cassazione ritiene fondata, in quanto "a regolare la giurisdizione sull'azione di danno erariale promossa, nella presente controversia, dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei conti con atto di citazione del 23 ottobre 2008, sono già intervenute queste Sezioni Unite con l'ordinanza 9 aprile 2010, n. 8432. Con tale ordinanza la Corte, pronunciando sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dal Selva (e da Dante Venco, quest'ultimo componente del consiglio di amministrazione della società), ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti, statuendo che "compete al giudice contabile la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni subiti dagli enti pubblici azionisti della s.p.a. Casinò Municipale di Campione d'Italia, per condotte tenute dal presidente e da un componente del consiglio di amministrazione della società nello svolgimento del loro compito".
La pronuncia resa da queste Sezioni Unite con l'ordinanza n. 8432 del 2010, sottolinea la Cassazione, “reca una doppia statuizione sulla giurisdizione: (a) una affermazione della giurisdizione del giudice contabile per l'azione di condanna (alternativamente) promossa dal Procuratore regionale per il danno erariale subito dagli enti pubblici partecipanti al capitale sociale della s.p.a. Casinò Municipale; (b) una affermazione del difetto di giurisdizione del giudice contabile per l'altra azione promossa dall'organo requirente, quella riferita al danno subito direttamente dalla società, competendo la cognizione di questa controversia al giudice ordinario”. Inoltre, “costituisce giudicato con efficacia vincolante nel processo al cui interno è stata domandata (Cass., Sez. U., 29 marzo 2013, n. 7930; Cass., Sez. U., 2 luglio 2015, n. 13567)”.

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