skin

Spese pazze al Casinò Campione, processo d'appello il 7 luglio

08 giugno 2017 - 08:27

Fissata la prima data del processo d'appello dopo le condanne per le “spese pazze” al Casinò Campione nel 2004-2006.

Scritto da Anna Maria Rengo
Spese pazze al Casinò Campione, processo d'appello il 7 luglio

La Corte d'appello di Milano ha fissato per il prossimo 7 luglio l'udienza per discutere il procedimento a carico di Domenico Tuosto, Giovanni Muciaccia e M.P., condannati nel 2014 dal Tribunale di Como per le cosiddette “spese pazze” (ossia un progetto di marketing da far realizzare a una società avente nello Statuto il business dei marmi) al Casinò Campione d'Italia fatte nel periodo 2004-2006.
In dettaglio, il tribunale comasco aveva condannato il fiduciario ticinese M.P. a 5 anni e 5 mesi di reclusione, di cui 3 anni condonati, in quanto riconosciuto colpevole del reato di riciclaggio proveniente da reato connesso, nella fattispecie appropriazione indebita: 900mila euro, usciti dalla cassa del Casinò di Campione d'Italia, finiti nelle mani di Gianni Muciaccia (ex direttore artistico della Casa da gioco), di promoter e di ex responsabili della casa da gioco. Per il reato di riciclaggio per soldi portati all'estero è stato condannato a 2 anni, con la sospensione condizionale della pena Giovanni Muciaccia che unitamente a Domenico Tuosto, ex Ad del Casinò, ha beneficiato della decisione dei giudici comaschi di derubricare il contestato reato di peculato ad appropriazione indebita. Su molti dei reati contestati, riferiti agli anni 2004-2006, è caduta la prescrizione. Non luogo a procedere, quindi, per Domenico Tuosto per il quale l'accusa aveva chiesto la condanna a 4 anni e 3 mesi; 4 anni e 6 mesi per P. e 4 anni e 9 mesi per Muciaccia.

Nell'indagine della Procura di Como era stato coinvolto anche l'allora ex sindaco di Campione d'Italia (nonché attuale e unico candidato a sindaco) Roberto Salmoiraghi: assolto in questo caso in primo grado “perché il fatto non costituisce reato”, la sentenza del Gup Luciano Storaci era passata in giudicato, diventando così definitiva. Nelle motivazioni della sentenza si legge, infatti, che “si ritiene quindi aderente alle risultanze processuali la pronuncia di una sentenza di assoluzione, perché il fatto non costituisce reato, sia pure ai sensi del secondo comma dell'articolo 530 c.p.p., non essendovi prova sufficiente della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo dei delitti di peculato ascritti”.
 

Articoli correlati